Art. 8.
(Incarico professionale).

      1. La società tra professionisti assume incarichi professionali. L'incarico si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio.
      2. L'incompatibilità per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico da parte del socio o dei soci comporta l'incompatibilità della società.
      3. I dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, anche economici, ancorché abilitati all'esercizio delle attività professionali, non possono essere né soci né collaboratori o ausiliari della società tra professionisti.
      4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai docenti universitari e delle istituzioni scolastiche.